LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso proposto da:
Novocen  Consorzio  per  l'ediliza  napoletana, in persona del legale
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente domiciliato in Roma, via
Cesare   Federici,   2,   presso   lo   studio  dell'avvocato  M.  C.
Alessandrini,  rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Allodi,
Aldo Starace, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro:  Presidenza  del  Consiglio  del ministri, in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  domiciliata  in  Roma, via del
Portoghesi,  12,  presso  l'Avvocatura  generale  dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis, controricorrente;
    Nonche'    contro:   Filogamo   Francesco,   Fioretto   Sarnataro
Immacolata, comune di Napoli, intimati;
    E   sul  secondo  ricorso  n. 11842/1998  proposto  da:  Fioretto
Sarnataro  Immacolata,  Filogamo Francesco, elettivamente domiciliati
in  Roma, viale Angelico, 54, presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Sartore,  rappresentati  e  difesi dall' avvocato Gaetano Piscicelli,
giusta  delega  a  margine  del  controricorso e ricorso incidentale,
controricorrenti e ricorrenti incidentali;
    Contro:  Consorzio  Novocen,  P.C.M.  funzionario CIPE ex art. 84
legge n. 219/1981, comune di Napoli, intimati;
    Avverso  la  sentenza  n. 142/1997  della  giunta speciale per le
espropriazioni  presso  la  c.a. di Napoli, depositata il 12 dicembre
1997;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
7 dicembre 2000 dal consigliere dott. Enrico Altieri;
    Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale  dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso  principale  per  quanto di ragione, assorbimento del ricorso
incidentale condizionato.
    1. - Svolgimento del processo.
    Con citazione notificata il 30 marzo e il 1 aprile 1996 Francesco
Filogamo  e  Immacolata  Fioretto  Sarnataro convenivano dinanzi alla
giunta  speciale  per  le  espropriazioni  di  Napoli, il funzionario
delegato  CIPE  e  ilNovocen  -  Consorzio per l'edilizia napoletana,
esponendo:
        di  essere  comproprietari  di  alcuni  immobili  in  Napoli,
inseriti  nell'ambito  del  programma  straordinario  per  l'edilizia
residenziale  di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219,
ed  assoggettati  ad  espropriazione per la realizzazione delle opere
previste nel comparto, affidate in concessione al detto consorzio;
        non  avevano accettato l'indennita' di espropriazione offerta
dal  consorzio  per  tutti gli immobili (salvo che per un cespite), e
non   era  stata  offerta  alcuna  somma  a  titolo  d'indennita'  di
occupazione.
    Chiedevano,  quindi, la determinazione delle giuste indennita' di
espropriazione  e  di  occupazione,  previa determinazione del valore
venale degli immobili.
    La   Fioretto  Sarnataro  svolgeva  identica  domanda  per  altro
immobile  di  sua  proprieta',  pure  inserito nel predetto programma
straordinario,   con   ulteriore   citazione   notificata  il  giorno
11 ottobre 1996 e per il quale sosteneva di non aver ricevuto offerta
di indennita' di occupazione.
    Si  costituivano  nei due giudizi il consorzio, la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il comune di Napoli.
    Disposta  la  riunione  delle  cause,  con  sentenza 23 ottobre -
2 dicembre   1997   la  giunta,  dichiarato  il  proprio  difetto  di
giurisdizione  relativamente  ai  cespiti  per  i  quali vi era stata
accettazione   dell'indennita'   di   occupazione   offerta  in  sede
amministrativa,  nonche'  il  difetto di legittimazione passiva della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  del  comune  di Napoli;
deteminava   le   indennita'  di  espropriazione  nonche'  quella  di
occupazione,  quest'ultima nella misura corrispondente agli interessi
legali  sul  valore pieno dell'immobile fino alla data dell'effettivo
deposito;   condannava   il   consorzio   ai  pagamento  delle  spese
processuali,  degli  onorari  dovuti ai componenti del collegio e del
compenso spettante al segretario.
    La sentenza e' cosi' motivata:
        la  legittimazione  passiva  della Presidenza del Consiglio e
del comune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli artt. 80,
81  e  82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'ente concessionario
e'  demandato  - attraverso l'apposita convenzione - il compimento in
nome  proprio di tutte le operazioni, tecnico-materiali e giuridiche,
ivi  comprese  quelle  implicanti  esercizio di poteri pubblicistici.
L'ente  concessionario  assume, quindi, la qualita' di unico soggetto
reponsabile nei confronti dell'espropriato;
        l'indennita'  di  occupazione era dovuta, in quanto l'art. 80
della  legge  n. 219/81  riconosce ai proprietari tutte le indennita'
previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, la quale, agli artt. 1 e
2, considera anche tale indennita';
        nel  merito,  la valutazione dell'immobile veniva fatta sulla
base  della  documentazione  dell'UTE e di stime operate dalla stessa
giunta per immobili siti in aree limitrofe.
    Avverso  tale  sentenza  il Consorzio Novocen ha proposto ricorso
per Cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.
    Resistono  con  controricorso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
ministri e Francesco Filogamo e Immacolata Fioretto Sarnataro. Questi
ultimi  hanno,  altresi',  proposto ricorso incidentale condizionato,
sulla base di un motivo.
    Il  ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento
dell'indennita'   di   occupazione  e  contro  i  criteri  della  sua
determinazione; i ricorrenti incidentali lamentano, condizionatamente
all'accoglimento  del  ricorso  principale,  l'erronea  estromissione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli.
    2. - Motivi della decisione.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 673/2001).
01C0896