LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Novocen Consorzio per l'ediliza napoletana, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Federici, 2, presso lo studio dell'avvocato M. C. Alessandrini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Allodi, Aldo Starace, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente; Contro: Presidenza del Consiglio del ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via del Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis, controricorrente; Nonche' contro: Filogamo Francesco, Fioretto Sarnataro Immacolata, comune di Napoli, intimati; E sul secondo ricorso n. 11842/1998 proposto da: Fioretto Sarnataro Immacolata, Filogamo Francesco, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico, 54, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sartore, rappresentati e difesi dall' avvocato Gaetano Piscicelli, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentali; Contro: Consorzio Novocen, P.C.M. funzionario CIPE ex art. 84 legge n. 219/1981, comune di Napoli, intimati; Avverso la sentenza n. 142/1997 della giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di Napoli, depositata il 12 dicembre 1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2000 dal consigliere dott. Enrico Altieri; Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 1. - Svolgimento del processo. Con citazione notificata il 30 marzo e il 1 aprile 1996 Francesco Filogamo e Immacolata Fioretto Sarnataro convenivano dinanzi alla giunta speciale per le espropriazioni di Napoli, il funzionario delegato CIPE e ilNovocen - Consorzio per l'edilizia napoletana, esponendo: di essere comproprietari di alcuni immobili in Napoli, inseriti nell'ambito del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed assoggettati ad espropriazione per la realizzazione delle opere previste nel comparto, affidate in concessione al detto consorzio; non avevano accettato l'indennita' di espropriazione offerta dal consorzio per tutti gli immobili (salvo che per un cespite), e non era stata offerta alcuna somma a titolo d'indennita' di occupazione. Chiedevano, quindi, la determinazione delle giuste indennita' di espropriazione e di occupazione, previa determinazione del valore venale degli immobili. La Fioretto Sarnataro svolgeva identica domanda per altro immobile di sua proprieta', pure inserito nel predetto programma straordinario, con ulteriore citazione notificata il giorno 11 ottobre 1996 e per il quale sosteneva di non aver ricevuto offerta di indennita' di occupazione. Si costituivano nei due giudizi il consorzio, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il comune di Napoli. Disposta la riunione delle cause, con sentenza 23 ottobre - 2 dicembre 1997 la giunta, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai cespiti per i quali vi era stata accettazione dell'indennita' di occupazione offerta in sede amministrativa, nonche' il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli; deteminava le indennita' di espropriazione nonche' quella di occupazione, quest'ultima nella misura corrispondente agli interessi legali sul valore pieno dell'immobile fino alla data dell'effettivo deposito; condannava il consorzio ai pagamento delle spese processuali, degli onorari dovuti ai componenti del collegio e del compenso spettante al segretario. La sentenza e' cosi' motivata: la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e del comune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli artt. 80, 81 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'ente concessionario e' demandato - attraverso l'apposita convenzione - il compimento in nome proprio di tutte le operazioni, tecnico-materiali e giuridiche, ivi comprese quelle implicanti esercizio di poteri pubblicistici. L'ente concessionario assume, quindi, la qualita' di unico soggetto reponsabile nei confronti dell'espropriato; l'indennita' di occupazione era dovuta, in quanto l'art. 80 della legge n. 219/81 riconosce ai proprietari tutte le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, la quale, agli artt. 1 e 2, considera anche tale indennita'; nel merito, la valutazione dell'immobile veniva fatta sulla base della documentazione dell'UTE e di stime operate dalla stessa giunta per immobili siti in aree limitrofe. Avverso tale sentenza il Consorzio Novocen ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Francesco Filogamo e Immacolata Fioretto Sarnataro. Questi ultimi hanno, altresi', proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. Il ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento dell'indennita' di occupazione e contro i criteri della sua determinazione; i ricorrenti incidentali lamentano, condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, l'erronea estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli. 2. - Motivi della decisione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/2001). 01C0896